IL VIDEOTERMINALE (VDT)

L’art 173 del D.lgs definisce come  videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Definisce anche la postazione di lavoro come l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita’ a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche’ l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.

Quindi definisce il lavoratore su videoterminale come chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni definite dall’ art 175 nel seguente modo:

  • le modalita’ di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale;
  • in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
  • le modalita’ e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita’.

Quali sono i rischi lavorativi legati all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali?

  • rischi per la vista e per gli occhi;
  • rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Quale è la periodicità della visita per gli addetti all’ utilizzo di attrezzature munite di videoterminali?

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita’ delle visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.

 

 

da http://www.medicina-lavoro.com/primalsrl/sorveglianza-sanitaria-videoterminali-vdt/179.htm

IL SOCCORSO IN CASO DI COLPO DI CALORE

Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;

Posizionare il lavoratore all’ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenedo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;

Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremità.

 

da http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/servizio-di-prevenzione-igiene-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro-spisal/colpo-di-calore/,476

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI COLPO DA CALORE

Organizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio:

  • Variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesanti nelle ore più fresche;
  • Effettuare una rotazione nel turno fra i lavori esposti;
  • Programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • Evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.

Il vestiario: abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore. E’ importante anche un leggero copricapo.

Le pause: sono assolutamente necessarie, in un luogo fresco, per permettere all’organismo di riprendersi.

Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca: è importante per disperdere il calore.

L’idratazione: è necessario bere per introdurre i liquidi e i Sali dispersi con la sudorazione.

L’alimentazione deve essere povera di grassi, ricca di zuccheri e Sali minerali: preferire pasti leggeri, facili da digerire, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni e insaccati.

L’informazione dei lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore è fondamentale perché possono riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio. La patologia da calore può infatti evolvere rapidamente e i segni iniziali possono non essere facilmente riconosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è infine molto importante perché il medico del lavoro aziendale, valutando lo stato di salute dei lavoratori, può fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore.

 

 

da http://www.safety81.it/medicina_lavoro/protocollo_sanitario_medicina_lavoro.html#.VZUQlEaFuUk

IL RISCHIO DI COLPO DA CALORE

Il rischio da calore è un’emergenza estiva ma non è un’emergenza imprevedibile perché rappresenta una realtà che si ripete ogni estate. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio di danni da calore.

Abitualmente per definire il rischio da calore viene considerato solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all’umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all’irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio.

Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche.

E’ necessario valutare sempre almeno due parametri che si possono ottenere con la lettura su un semplice termometro e igrometro: la temperatura dell’aria e l’umidità relativa; devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la temperatura all’ombra superi i 30° e l’umidità relativa sia superiore al 70%.

 

 

da http://www.ulss16.padova.it/it/sovradistrettuali/dipartimento-di-prevenzione/servizio-di-prevenzione-igiene-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro-spisal/colpo-di-calore/,476