MEDICO COORDINATORE
Il testo unico di sicurezza del lavoro – D.Lgs. n. 81/2008, nell’intento di garantire al medico la possibilità di svolgere in autonomia la propria attività di tutela della salute dei lavoratori [la Cassazione ha sottolineato che se da un lato il medico competente “è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall’altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell’interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza” (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 163-164)], prevede, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, all’art. 39 c. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un privato [vale a dire ad un professionista (libero e dunque non un dipendente – n.d.r.), che sia idoneo a svolgere le funzioni sanitarie richieste per prevenire le malattie professionali” (Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 1978, in Cass. Pen. 1980, 238; e in Riv. pen. 1979, 533).], ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 234).
da http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/l-individuazione-obbligatoria-del-medico-coordinatore-AR-11638/